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IL CALCOLO DELLA PENSIONE: IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni. Dal 1° gennaio 1993 il decreto legislativo 503/1992 ha introdotto il calcolo della pensione in due quote; una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e una quota calcolata con le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 in poi. Le quote sono calcolate nel seguente modo:

LAVORATORI CON UN’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.

Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)
Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.

Contributi in più gestioni
Per coloro che hanno contributi in varie gestioni (ad esempio, dei lavoratori dipendenti e degli artigiani), il calcolo va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all’anzianità contributiva maturata in ognuna di esse.

LAVORATORI CON UN’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti la decorrenza della pensione. L’ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile è stato attuato con gradualità, in ragione del 50% del numero di settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 e del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) Per le pensioni con decorrenza dal febbraio 1996 in poi, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile è stato ampliato da 10 a 15 anni precedenti la decorrenza della pensione. L’ampliamento è stato attuato con gradualità, in ragione del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza della pensione.

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