La diffusione delle automobili elettriche in sostituzione di quelle tradizionali a benzina o a gas ha reso necessaria negli ultimi anni l’introduzione di nuove norme, che regolassero in particolare l’installazione e i modi di utilizzo delle colonnine ricarica veicoli elettrici. Bisogna dire prima di tutto che, mentre nel resto d’ Europa così come negli Stati Uniti e in Asia la mobilità elettrica sta prendendo piede in maniera sempre più consistente, gli Italiani al contrario guardano ancora con occhio piuttosto scettico la scelta di passare all’automobile elettrica, soprattutto per l’attuale scarsità di stazioni di ricarica sul territorio nazionale. Eppure le norme esistono e sono chiare: vediamo di riassumerne i punti salienti.
Le due norme più importanti alle quali facciamo riferimento sono la Direttiva AFID – Alternative FuelsInfrastructure Directive, emanata dal Parlamento Europeo nel 2014, e la Direttiva PNIRE – Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ad opera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e risalente al 2012. Esse distinguono i sistemi di ricarica in due tipologie: punti di ricarica di potenza Standard, ovvero tutti i sistemi di ricarica in corrente alternata e quelli in corrente continua di potenza fino a 22 kW; punti di ricarica di potenza Elevata, ovvero tutti i sistemi di ricarica in corrente continua di potenza superiore a 22 kW. Per le due categorie vengono prescritti i requisiti tecnici minimi, riguardanti il tipo di presa che deve essere presente, ma il PNIRE consiglia l’installazione di stazioni di ricarica multi standard, che supportino cioè i vari standard presenti sul mercato per la ricarica dei veicoli elettrici, così da garantire il servizio ai possessori di ogni tipo di veicolo in commercio e favorire il più possibile la diffusione e lo sviluppo dell’infrastruttura.
Per quanto riguarda le modalità di gestione del servizio, sia il PINRE che la Direttiva AFID sottolineano che il servizio di ricarica è un’attività libera e praticabile da qualsiasi soggetto in regime di libera concorrenza. Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a vigilare sul mercato assicurando la cooperazione tra gli operatori dei sistemi di distribuzione e la trasparenza e la ragionevolezza dei prezzi. Nello specifico, le norme parlano di ‘interoperabilità’tra i sistemi di ricarica e tra circuiti diversi: ciò vuol dire che le colonnine installate non possono essere gestite in isolamento rispetto all’infrastruttura circostante ma ognuna di esse deve poter essere utilizzata anche da utenti appartenenti ad altri circuiti. Inoltre, si fa riferimento alla necessità di prevedere ‘modalità di ricarica ad hoc’, cioè la possibilità da parte degli utenti di usufruire del servizio di ricarica in qualsiasi stazione senza dover sottoscrivere contratti esclusivi con gli operatori che gestiscono il punto di ricarica, cioè, in parole semplici, la possibilità di pagare di volta in volta la singola ricarica evitando di doversi sottoporre a una registrazione e sottoscrivere un abbonamento, e per esempio presentare una tessera per poter effettuare il rifornimento.
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