Qual è l’obbligo di formazione per tutto il personale addetto alla preparazione e somministrazione degli alimenti per ottenere la certificazione HACCP?
L’obbligo della formazione professionale per tutto il personale addetto alla preparazione e somministrazione degli alimenti (compresi i responsabili HACCP), è stato notevolmente ribadito dal Reg. 852/04 e dalle diverse disposizioni regionali italiane.
Queste normative hanno prescritto il coinvolgimento diretto del personale, attraverso una periodica e comprovata educazione sanitaria.
In particolare, l’imprenditore alimentare deve garantire che i propri dipendenti abbiano ricevuto idonea formazione circa:
L’obiettivo è quello che, ciascun incaricato conosca e comprenda i vari rischi insiti in tutta la filiera alimentare e come tali pericoli possono essere prevenuti o minimizzati, tramite una corretta prassi igienica.
Chiunque manipola alimenti, anche per successiva vendita (cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli, catering, camerieri, pasticceri, gelatieri, gelatai, pescivendoli, pastai, macellai, lattiero caseari, macellatori, sezionatori, dolciumi sfusi, alimentaristi, baristi, sia che manipolino alimenti, sia che somministrino solo bevande od alimenti confezionati, mungitori, trasportatori che durante le fasi del trasporto possono entrare in contatto con alimenti non confezionati, panificatori, ecc.)
Tutti coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
E inoltre chi già, prima dell’emanazione, avesse frequentato con esito positivo un corso abilitante alla somministrazione o alla vendita di cibi e bevande.
Il corso di formazione haccp dura 4 ore (Regione Lombardia), comprensive di adeguata istruzione (in merito ad igiene della persona, malattie trasmissibili dagli alimenti e sanificazione) e test finale di controllo.
Per chi non manipola alimenti (es. cantinieri addetti all’imbottigliamento, lavapiatti, venditori frutta/verdura, venditori alimenti confezionati non deperibili, mugnai, personale degli asili e scuole materne che non manipola alimenti), le misure informative – formative sono assolte con la presa visione delle “Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti”.
La presa visione è dimostrata dall’apposizione sul documento di data, timbro dell’impresa e firma di ciascuno degli addetti dell’impresa alimentare (titolare, dipendenti, collaboratori ecc.) entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o del rapporto di lavoro.
Rimane esente dal possesso del libretto di idoneità sanitaria il “personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico”, secondo quanto già disposto dall’art. 92 punto 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per le aziende che non vogliono certificarsi, sono disponibili professionisti esterni per la consulenza in materia di HACCP.
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Tags: formazione, haccp, normativa
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